❌❌DAL 4 MAGGIO POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO INDIVIDUALE DENTRO LA PROPRIA REGIONE PER ATTIVITÀ SPORTIVA E RICREATIVA ALL’ARIA APERTA❌❌
(Comunicato congiunto FIPSAS - FIOPS )
👉Dopo numerose sollecitazioni il Governo ha pubblicato una FAQ sul sito della Presidenza del Consiglio nella quale precisa le modalità delle attività sportive e motorie all’aria aperta
Alla domanda:
E’ CONSENTITO FARE ATTIVITÀ MOTORIA O SPORTIVA ?
Risponde:
L’attività sportiva e motoria all’aperto è consentita solo se è svolta individualmente, a meno che non si tratti di persone conviventi. A partire dal 4 maggio l’attività sportiva e motoria all’aperto sarà consentita non più solo in prossimità della propria abitazione. Sarà possibile la presenza di un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti.
È obbligatorio rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri, se si tratta di attività sportiva, e di un metro se si tratta di semplici attività motoria. In ogni caso sono vietati gli assembramenti.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva di cui sopra, è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tale attività. Non è consentito svolgere attività motoria o sportiva fuori dalla propria Regione.
Alla luce di quanto riportato sul sito del MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali la pesca sportiva è qualificata come un’attività sportiva praticata per divertimento nel tempo libero, senza finalità commerciali e con l’impiego di un numero limitato di attrezzi quali canne, fili e ami.
https://www.politicheagricole.it/…/Serve…/L/IT/IDPagina/4247
La medesima definizione si ritrova nel regolamento CE 1967/2006, ove la pesca è sempre sportiva quando non viene esercitata per finalità commerciali.
Tutte le ordinanze regionali al momento emanate assumono questo principio definendo la pesca sportiva come un’attività sportiva.
Il Coni ha, inoltre, inserito la pesca sportiva tra le attività sportive che presentano rischio di contagio zero nella memoria consegnata al governo.
Se ne deduce che la pesca sportiva possa essere praticata, secondo le modalità di cui sopra -salvo diverse disposizioni regionali - da tutti coloro che sono in possesso della licenza di pesca, per quanto riguarda le acque interne, o che hanno effettuato la comunicazione obbligatoria al MIIPAAF, per quanto riguarda la pesca in mare, con possibilità di movimento all’interno della propria Regione.